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Legge 27/12/1956 n. 1423

Art. 2 bis

1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l’applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all’art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull’attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse od erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell’art. 2 ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l’applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell’udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell’art. 2 ter se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso

art. 2 ter.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiasi o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo, informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.p.

Art. 2 ter Nel corso del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 iniziato nei confronti delle persone indicate nell’art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell’articolo precedente. Salvo quanto disposto dagli artt. 22, 23 e 24 della L. 22 maggio 1975 n. 152, il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

Art. 2 quater Il sequestro, disposto ai sensi dell’art. 2 ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal Codice di Procedura Civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

Art. 2 quinquies Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell’art. 3 bis sono anticipate dall’interessato ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.c. approvate con R.D. 18 dicembre 1941 n. 1368; quelle relative all’esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre 1865 n. 2700. Il rimborso delle spese postali e dell’indennità di trasferta spettante all’ufficiale giudiziario è regolato dalla L. 7 febbraio 1979 n. 59.

Art. 2 sexies

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell’istruzione (2 ) per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., la nomina del giudice delegato alla procedura e dell’amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L’amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni .

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell’art. 47 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l’amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

3. L’amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata erogata una mi-

Art. 2 septies

1. L’amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

2. L’amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dal- la nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi, deve altresì segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d’ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all’amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.

Art. 2 octies

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’amministratore mediante prelevamento delle somme da lui riscosse a qualunque titolo.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all’amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell’art. 2 septies, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell’ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell’art. 2 septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato dal tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dalla sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell’amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell’amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all’amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell’avviso, l’amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d’Appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.

Art. 3 [omissis]

Art. 3 bis Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente art. 2 ter costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. Fuori dei casi previsti dall’art. 6 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 , il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell’art. 5 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. n tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l’istanza dell’interessato è disposta I ipoteca legale sia trascritto presso I ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Qualora l’interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all’ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena c.p.c. in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento . Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

 

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